La nuova finanza climatica. Il piano d’azione della UE per gli investimenti sostenibili -1

Si tratta di uno strumento molto importante all’interno dell’agenda politica del Green Deal europeo siglato l’11 dicembre 2019

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La nuova finanza climatica

La Commissione europea ha adottato nel marzo del 2018 un Piano d’azione per la finanza sostenibile. Il piano, articolato in 10 punti, ha l’obiettivo di far confluire i flussi di capitale verso investimenti sostenibili, gestendo i rischi finanziari derivanti da questioni ambientali, sociali e di governance, ovvero gli ESG.

Si tratta di uno strumento molto importante all’interno dell’agenda politica del Green Deal europeo siglato l’11 dicembre 2019. La Commissione europea ha infatti individuato un deficit di finanziamento annuale tra 175 e 290 miliardi di euro per raggiungere l’obiettivo della riduzione del 50% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030.

Per trovare queste risorse, il Piano d’azione si propone sostanzialmente di indurre un cambiamento comportamentale, al fine di riorientare i flussi di capitale e integrare la sostenibilità nella gestione del rischio.
Una prospettiva, questa, che impatta anche sui fornitori di indici (ovvero le società che progettano, disegnano, mantengono e calcolano gli indici, stabiliscono le regole che determinano quali titoli includere in ciascun indice, in che modo l’indice verrà gestito e come saranno aggiunti o eliminati i titoli dall’indice nel corso del tempo). Anche questi soggetti dovranno affrontare nuovi obblighi di trasparenza.

Ma andiamo con ordine.

il 24 maggio 2018 la Commissione ha presentato un primo pacchetto di misure volte a promuovere una finanza sostenibile, il Sustainable Finance Package. Questo comprende:

1) una proposta di regolamento sull’introduzione di nuovi obblighi di trasparenza (disclosure) per gli intermediari in merito alle modalità adottate per l’integrazione dei fattori ESG (Environment, Social e Governance, cioè ambientale, sociale e di governo aziendale) nelle scelte di investimento e nell’attività di consulenza, che ha portato all’approvazione del Regolamento (UE) 2019/2088;

2) una proposta di regolamento relativa alla tassonomia delle attività ecosostenibili, ossia di un sistema condiviso di classificazione e certificazione dei prodotti e servizi considerati sostenibili in grado di ridurre il rischio di pratiche scorrette (il famoso “greewashing”), che ha portato all’approvazione del Regolamento (UE) 2020/852;

3) una proposta di modifica del Regolamento (UE) 2016/1011 per l’introduzione di due nuovi parametri di riferimento (low carbon e positive carbon impact), che tengano conto di alcuni aspetti di sostenibilità ambientale, che ha portato all’approvazione del Regolamento (UE) 2019/2089;

4) una consultazione pubblica sulle modifiche apportate agli atti delegati adottati per l’attuazione della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e della Direttiva (UE) 2016/97 (Insurance Distribution Directive, IDD), che richiedono agli intermediari di considerare obbligatoriamente, nella valutazione di adeguatezza, le preferenze della clientela per i fattori ESG.


I Regolamenti approvati

Il Regolamento 2019/2088 (Regolamento Disclosure) è entrato in vigore il 10 marzo 2021. Esso introduce obblighi informativi armonizzati in capo ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari sulla divulgazione di informazioni sui temi di sostenibilità.
L’obiettivo del Regolamento è quello di rafforzare la protezione degli investitori finali e migliorare l’informativa loro destinata riguardante i rischi di sostenibilità, gli obiettivi di investimento sostenibile e la promozione delle caratteristiche ambientali e sociali.

Gli obblighi di disclosure, cioè di trasparenza, si applicano a due livelli: a livello di soggetto e a livello di prodotto. Si attuano attraverso la pubblicazione di informazioni sul sito internet della società, nell’informativa precontrattuale dei prodotti e nelle comunicazioni periodiche.
Le informazioni oggetto della disclosure sono di due tipi: quelle legate ai rischi di sostenibilità e quelle legate ai principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (il cosiddetto Principal Adverse Impact o PAI).

Che cosa devono fare concretamente, in base a questo Regolamento, gli operatori e i consulenti finanziari? Devono comunicare sul sito web e nell’informativa precontrattuale informazioni sulle policy adottate per integrare i rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali di investimento e i probabili impatti che detti rischi potrebbero avere sul rendimento dei prodotti finanziari. Se un soggetto finanziario decide di non tenere in considerazione i fattori e i rischi di sostenibilità deve spiegarne il motivo sul proprio sito web e nell’informativa precontrattuale in materia di sostenibilità.

Il Regolamento 2020/852 (Regolamento Tassonomia), entrato in vigore il 12 luglio 2020, fissa i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche.
E’ in sostanza un sistema di classificazione comune che fornisce al mondo della finanza (che deve indicare quanto sostenibile sia effettivamente un investimento), ai governi (che devono stabilire gli incentivi ad aziende green) e alle aziende (che devono rendicontare il proprio impatto sull’ambiente) definizioni appropriate per le quali le attività economiche possono essere considerate (e definirsi) sostenibili dal punto di vista ambientale.

Un’attività economica è considerata ecosostenibile se soddisfa quattro requisiti:
a) contribuisce in misura significativa al raggiungimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali identificati dal regolamento:

  • Mitigazione del cambiamento climatico
  • Adattamento ai cambiamenti climatici
  • L’uso sostenibile e la protezione dell’acqua e delle risorse marine
  • La transizione verso un’economia circolare
  • Prevenzione e controllo dell’inquinamento
  • La tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

b) non arreca un danno rilevante a nessun altro obiettivo ambientale;
c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime sul piano sociale;
d) rispetta i criteri tecnici definiti dalla Commissione.

Il Regolamento si applica:
1) alle misure adottate dall’Unione o dagli Stati membri che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili;
2) ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari;

3) alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell’art. 19-bis o dell’art. 29-bis della Direttiva 2013/34/UE.

La Tassonomia fissa poi i criteri di vaglio tecnico (screening criteria) per il raggiungimento di ciascun obiettivo ambientale, articolandoli per macro-settori economici e per singole attività.
Ecco la lista dei macro-settori economici previsti dalla Tassonomia:

  • Foreste
  • Protezione ambientale e attività di recupero
  • Manifatturiero
  • Energia
  • Approvvigionamento idrico, fognature, gestione dei rifiuti, bonifiche
  • Trasporti
  • Costruzioni e real estate
  • IT e comunicazioni
  • Attività professionali, scientifiche e tecniche
  • Attività finanziarie e assicurative
  • Istruzione
  • Sanità e servizi sociali
  • Arti, intrattenimento e attività ricreative

Il dettaglio delle soglie da rispettare sarà stabilito attraverso documenti specifici denominati “Atti delegati”.
Per esempio: quanta CO2 dovrà emettere al massimo un’attività, quanto materiale in uscita dalla fase di costruzione dovrà essere inviato come minimo al riciclo ed al riuso, quali rischi climatici è necessario approfondire nella valutazione di rischio e resilienza dell’infrastruttura e così via.

1 – continua

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