Costituzione e ambiente. Una prospettiva positiva per il futuro

A marzo 2022 è entrato in vigore il provvedimento che modifica due articoli della costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio è stata pubblicata la Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (testo in calce), recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”.

Due settimane prima, l’8 febbraio, la Camera dei deputati aveva approvato in via definitiva, in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il disegno di legge di riforma costituzionale, già approvato dal Senato con doppia deliberazione. Avendo terminato il suo percorso parlamentare, il testo è stato promulgato dal Presidente della Repubblica e quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Si tratta, senza alcun dubbio, di una riforma costituzionale epocale, per quanto non siano mancate, nel mondo giuridico, in quello politico e presso alcuni esponenti della società civile dei distinguo e anche delle critiche.
Non è cosa da poco, infatti, modificare due articoli della Costituzione. Vediamo come:

All’articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
Al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti parole: «alla salute, all’ambiente,»;  Al terzo comma sono state aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «e ambientali».
All’articolo 9 della Costituzione è aggiunto, alla fine, il seguente comma:
“Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
Quindi gli articoli completi si leggono così:

ART. 41 della Costituzione
L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività’ economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

ART. 9 della Costituzione
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

In linea con l’Europa

La modifica approvata è certamente in linea con la normativa europea. La Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) all’art. 37 stabilisce che “Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile“. Così il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) all’art. 191 definisce la politica comunitaria in ambito ambientale individuando gli obiettivi da raggiungere.

La tutela degli animali e la riserva di legge

Si può ben affermare che, per la prima volta, nella Costituzione italiana venga introdotto il riferimento agli animali.

Sempre all’interno dell’art. 9, la legge n. 1/2022 prevede una riserva di legge, stabilendo che il legislatore definisca le forme e i modi di tutela.

Anche questa è una novità che segue l’orientamento della normativa europea. L’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’UE precisa che: «[…] l’Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali, sempre rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli Stati Membri relativi in particolare ai riti religiosi, tradizioni culturali ed eredità regionali».
E’ dunque il riconoscimento della dignità degli animali, che non vengono più considerati alla stregua di cose.

Salute, ambiente e iniziativa economica

C’è poi una evidente ricaduta della riforma sull’iniziativa economica privata e sui suoi limiti. Essa non deve recare danno:

  • alla salute, all’ambiente,
  • alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Solo un cambiamento “culturale”? O qualcosa di più?

E’ stato detto che la modifica costituzionale potrebbe aprire la strada a una nuova relazione tra potere pubblico e mercato.
Con ogni probabilità, il ruolo del pubblico nell’economia è destinato in quest’ottica a ritrovare spazi forse da tempo perduti. Si è già cominciato con il Green Deal, il piano ideato dalla Commissione europea nel 2019 per promuovere massicci investimenti pubblici in settori-chiave come l’energia, la politica industriale, la mobilità, in chiave di transizione energetica.

Anche il Next Generation Eu, il piano da oltre 700 milioni di euro per ricostruire l’Europa post Covid-19, promuove nelle sue linee generali una economia più verde, più digitale e più resiliente, indirizzando in questo senso i vari Recovery Plan approvati a livello nazionale, tra i quali il nostro Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Ci si chiede addirittura se la modifica dell’art. 41 Cost. (in particolare, del secondo comma) non abbia la capacità di legittimare una modifica dello scopo dell’impresa: non più e non solo la massimizzazione del profitto, ma anche la sostenibilità o la responsabilità sociale di impresa.

Quel che sembra incontrovertibile, è che la modifica consentirà al legislatore di imporre ai privati una internalizzazione delle esigenze ambientali nel contesto della loro finalità di impresa. E non è una novità da poco.


Da G.T.M.
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